La questione dell’affidamento dei figli in sede di separazione, divorzio o al di fuori del matrimonio è stata riformata con il Decreto Legislativo numero 154 del 2013. La legge in questione ha introdotto gli articoli 337bis e seguenti all’interno del codice civile. Gli articoli disciplinano non soltanto i criteri di scelta a cui deve attenersi il giudice in caso di separazione giudiziale o divorzio giudiziale, ma anche quali l’organo giudicante deve seguire per le decisioni che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio. L’ambito di applicazione è infatti ben chiarito all’articolo 337bis del codice civile, ove stabilisce che le disposizioni si applichino “in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati al di fuori del matrimonio”.
L’affidamento condiviso è la scelta preferenziale: l’art. 337ter del cod. civ. individua i principi in base ai quali viene operata la scelta. Il primo comma della norma in questione è molto chiaro al riguardo: l’affidamento condiviso dei figli è la scelta preferenziale: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori … “. Quello che deve orientare la scelta del giudice deve essere unicamente il benessere psico-fisico del figlio. La norma consente tuttavia ai genitori di determinare consensualmente le modalità attraverso le quali esercitare l’affidamento condiviso. Tali modalità non possono essere in contrasto con l’interesse del figlio. Gli accordi in tal senso potranno avvenire, per esempio, in sede di accordi di separazione consensuale. Pertanto solo in difetto di accordi dei genitori sarà il giudice a decidere. Il giudice dovrà anche stabilire le modalità attraverso le quali i genitori dovranno contribuire al mantenimento, all’istruzione ed alla cura del figlio.
L’articolo 337quater del codice civile disciplina l’affidamento esclusivo del figlio che si configura come scelta residuale che può essere domandata da un genitore quando l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del figlio. La domanda per ottenere l’affidamento esclusivo può essere proposta anche quando sia stato deciso per l’affidamento condiviso. Può essere infatti accolta quando siano sopravvenuti fatti tali da far venir meno l’opportunità dell’affidamento condiviso. La decisione del giudice deve comunque essere motivata.
La giurisprudenza in tema di affidamento esclusivo è molto ampia. Può essere ad esempio deciso per l’affidamento esclusivo quando:
L’affidamento esclusivo del figlio determina l‘esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale. Anche in questo caso, comunque, le scelte di maggiore interesse per il figlio, quelle straordinarie, devono essere prese concordemente da entrambi i genitori. Per quanto invece attiene alle scelte di ordinaria amministrazione queste verranno prese dal genitore affidatario in via esclusiva.
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